Il documento di valutazione dei rischi (DVR), previsto dagli art. 17 e 28 del Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, è il documento di formalizzazione della valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito di una organizzazione. All'interno del documento sono individuate le misure di prevenzione e di protezione, con il relativo programma di attuazione, per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.[3] L'elaborazione del documento, redatto al termine del processo di valutazione del rischio, è uno degli obblighi non delegabili del datore di lavoro.[1] Come per qualunque tipo di documentazione prevista dal T.U., il DVR può essere tenuto in formato elettronico o cartaceo nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 53[4]. Il documento di valutazione dei rischi è stato introdotto per la prima volta nella legislazione italiana dal d.lgs. 626/1994.
La redazione del documento di valutazione dei rischi, secondo quanto stabilito dal d.lgs. 81/08, è un obbligo per tutte le imprese ed enti, tra cui anche attività pubbliche e private, enti della Pubblica amministrazione, Forze armate, Polizia e servizi di Protezione civile, strutture giudiziarie, penitenziarie, quelle destinate per attività istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, le università, gli istituti di istruzione universitaria, gli istituti di istruzione e di educazione di ogni ordine e grado, le rappresentanze diplomatiche e consolari ed i mezzi di trasporto marittimi ed aerei.
La sua elaborazione è un compito non delegabile assegnato al datore di lavoro con l'ausilio del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e del medico competente, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS/RLST). Qualora l'imprenditore si avvalga della facoltà ex art. 34 del d. lgs. 81/08 per svolgere direttamente i compiti di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dovrà inviare all'organo di vigilanza competente per territorio una dichiarazione che attesti di aver effettuato la valutazione dei rischi, di aver redatto il conseguente documento previsto dall'art. 28, comma 2, ovvero la procedura standardizzata di cui all'art. 29, comma 5.
Il documento di valutazione dei rischi, deve essere tenuto a disposizione in azienda per la consultazione anche da parte dell'organo di vigilanza.
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